Prestazioni transnazionali in somministrazione: genuinità del distacco

L’INL, con nota n. 936 del 15 giugno 2021, ha offerto chiarimenti sull’applicazione delle norme euro-unitarie sul distacco alle agenzie di somministrazione, precisando che devono essere aggiornate le Linee guida sul distacco transnazionale rispetto a quanto espresso con nota INL n. 622/2018. In quel contesto si era posta evidenza, in relazione alle prestazioni transnazionali di somministrazione, sulla necessità di focalizzare l’attenzione sui dati di fatturato concernenti la specifica attività interinale, non avendo riguardo, invece, alla fatturazione concernente le eventuali ulteriori attività – segnatamente produttive – pur riconducibili all’oggetto sociale ed esercitate dell’impresa. Alla luce della sentenza CGUE n. 784/19, va ulteriormente specificato che l’acquisizione dei dati di fatturato dovrà riguardare in modo specifico la messa a disposizione di lavoratori nei confronti di imprese utilizzatrici stabilite nel medesimo Stato membro di stabilimento dell’impresa interinale; dati, questi, che vanno rapportati, secondo l’indicazione della Corte, al complessivo fatturato conseguito, comprensivo, quindi, anche del ricavato derivante dalle operazioni transnazionali di somministrazione.

Ne consegue che, anche in presenza di un’attività di selezione e reclutamento del personale effettuata nel Paese di stabilimento, l’assoluta prevalenza della messa a disposizione del personale presso Stati membri diversi comporta la contestazione della genuinità del distacco con gli esiti di cui al D.Lgs. 136/2016 e l’avvio della procedura, a cura dell’Inps, di contestazione dei certificati A1 eventualmente rilasciati dallo Stato membro di stabilimento.

Resta fermo che, nei confronti dei singoli lavoratori somministrati e a prescindere dalla valutazione effettuata nei confronti dell’agenzia interinale nel suo complesso, avrà rilievo, ai fini del disconoscimento del singolo distacco, la circostanza del loro abituale impiego in somministrazione in altri Paesi dell’Unione diversi da quello di stabilimento.

 

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