Premi di risultato e welfare aziendale: CU tardive e nuove misure di favore

L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 5/E del 29 marzo 2018, redatta d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha illustrato le modifiche apportate, dalla Legge di Stabilità 2017 e dal D.L. 50/2017, alla detassazione dei premi di risultato e al welfare aziendale per i titolari di reddito di lavoro dipendente. In particolare, il documento di prassi ha chiarito che non è prevista nessuna sanzione per le aziende che, per consentire al dipendente di applicare in dichiarazione dei redditi l’imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato ricevuti, inviano tardivamente all’Agenzia delle entrate una nuova CU nei casi di verifica del raggiungimento dell’obiettivo successiva al conguaglio delle ritenute. Grazie alla CU tardiva, l’imposta sostitutiva potrà essere applicata dal lavoratore anche sugli acconti o anticipazioni dei premi di risultato, già assoggettati a tassazione ordinaria, in sede di dichiarazione dei redditi.

 

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