Potere disciplinare precluso in relazione allo svolgimento dell’attività sindacale

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 27 gennaio 2023, n. 2520, ha stabilito che il nucleo essenziale della “ratio” dell’art. 28 della l. n. 300 del 1970 risiede nel garantire lo svolgimento del conflitto collettivo, da intendersi sia quello tradizionale, tra capitale e lavoro, che quello fra organizzazioni rappresentative di opzioni e visioni differenti degli interessi dei lavoratori, rispetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conservare un atteggiamento di neutralità (non limitato al mero rispetto dell’art. 17 st. lav.), salvi solo gli eventuali interventi necessari per proteggere l’incolumità delle persone o l’integrità dell’azienda, sicché, sebbene lo stesso possa, in singole occasioni, schierarsi a favore di una organizzazione sindacale e contro un’altra, resta a lui precluso il ricorso ai poteri disciplinari e gerarchico – direttivi, attribuiti ai soli fini del governo delle esigenze produttive dell’azienda (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l’illegittimità della sanzione disciplinare irrogata ad un lavoratore, rappresentante sindacale, in relazione ad una condotta – costituita dall’invio di una email di aspra critica di colleghi sindacalisti per avere i medesimi raggiunto con l’azienda un accordo di chiusura della procedura di mobilità, che egli aveva rifiutato di sottoscrivere – ritenuta estranea al rapporto di lavoro ed attinente all’esercizio del diritto alla libertà sindacale).

 

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