Potere disciplinare esercitabile una sola volta in relazione ai medesimi fatti

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 14 aprile 2022, n. 12321, ha stabilito che, in tema di procedimento disciplinare privatistico, qualora il datore di lavoro abbia esercitato il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti, non può farlo una seconda volta, in relazione agli stessi fatti, nemmeno ove provveda a una diversa valutazione o configurazione giuridica della fattispecie, e, avendo ormai consumato il potere disciplinare, gli è consentito solo di tenere conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva; la verifica in ordine all’identità o diversità dei fatti contestati implica apprezzamenti di merito, concernenti l’interpretazione degli atti del procedimento disciplinare e la valutazione degli accadimenti in essi riportati, non suscettibili di riesame in sede di legittimità.

 

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