Permessi ex L. 104/1992 fruibili solo per assistenza al disabile

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 26 ottobre 2020, n. 23434, ha stabilito che il permesso di cui all’articolo 33, L. 104/1992, è riconosciuto al lavoratore in ragione dell’assistenza al disabile e in relazione causale diretta con essa, senza che il dato testuale e la ratio della norma ne consentano l’utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per detta assistenza. Ne consegue che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere a esigenze diverse integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari.

 

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