La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 11 ottobre 2024, n. 26514, ha statuito che l’assistenza a persona con disabilità in situazione di gravità che legittima il diritto del lavoratore dipendente, pubblico o privato, ai permessi mensili retribuiti ex articolo 33, comma 3, L. 104/1992, non va intesa riduttivamente come mera assistenza personale al soggetto disabile presso la sua abitazione. Pertanto, si configura abuso quando il lavoratore utilizzi i permessi per fini diversi dall’assistenza in senso ampio in favore del familiare, cioè in difformità dalle modalità richieste dalla natura e dalla finalità per cui il congedo è previsto, da accertarsi nel merito; non integra, invece, abuso la prestazione di assistenza al familiare disabile in orari non integralmente coincidenti con il turno di lavoro, in quanto si tratta di permessi giornalieri su base mensile, e non su base oraria.
Permessi per assistenza a disabile grave ex L. 104/1992: abuso e concetto di assistenza
di Redazione
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