Permanenza delle ragioni sottese al rapporto a termine

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 7 marzo 2023, n. 6737, ha stabilito che l’art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001, nel testo ratione temporis vigente, impone al datore di lavoro l’onere di indicare nel contratto in modo circostanziato e puntuale le ragioni che giustificano il ricorso al rapporto a tempo determinato, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto. Occorre, quindi, l’indicazione delle circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da fare emergere la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare, anche al fine di consentire la verifica sull’utilizzazione del lavoratore esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa.

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