Pensione supplementare solo per i titolari di pensione da lavoro dipendente

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 30 ottobre 2020, n. 24137, ha stabilito che, ai sensi dell’articolo 5, L. 1338/1962, hanno facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare, a carico dell’assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, soltanto i titolari di trattamento pensionistico conseguito per effetto di una prestazione di lavoro dipendente, e non anche i lavoratori autonomi; tale esclusione vale anche per i lavoratori autonomi che siano titolari di pensione (diretta o di reversibilità) presso la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995, senza possibilità di estendere loro quanto stabilito dall’articolo 1, D.M. 282/1996, che disciplina il diverso caso dei titolari di un trattamento pensionistico come lavoratori dipendenti o autonomi, che siano anche iscritti alla Gestione separata, e che, avendo versato a quest’ultima contributi insufficienti a ottenere una pensione autonoma, hanno diritto alla pensione supplementare in base al citato articolo 5, a carico, tuttavia, della Gestione separata.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il seminario affronta le specificità della gestione dei rapporti di lavoro domestico, con particolare attenzione alle novità 2026. 28 aprile 2026

Il master analizza il contratto di lavoro subordinato, nei suoi principi generali e nelle sue diverse declinazioni. 17 aprile 2026

Torna in alto