L’Inps, con circolare n. 84 del 10 giugno 2021, ha espresso un significativo cambio di orientamento, comunicando che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali da parte di iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Tuir tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all’articolo 3-bis, D.L. 384/1992, e, pertanto, devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva.
La circolare recepisce le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota n. 7476/2020, che ha condiviso l’orientamento recente della Corte di Cassazione (sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019), secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.
L’Istituto precisa che, considerati gli oggettivi profili di complessità della normativa in esame e l’avvenuto consolidamento di un nuovo orientamento della Corte di Cassazione, in esito al quale vengono mutate le indicazioni fornite negli anni da parte dell’Istituto, e in ragione dell’esigenza di tutelare il legittimo affidamento e preservare l’integrità delle posizioni previdenziali dei lavoratori del settore, le nuove indicazioni fornite in merito alla determinazione della base imponibile avranno effetto con decorrenza a partire dall’anno d’imposta 2020.
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