Obblighi di sicurezza nella somministrazione

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 9 maggio 2018, n. 11170, ha deciso che, in un rapporto di lavoro di somministrazione, gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore, mentre gli obblighi di informare e formare il lavoratore gravano invece sul somministratore, salvo specifica delega pattizia inserita nel contratto con il lavoratore.

 

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