Obblighi contributivi per cooperative in crisi aziendale

L’Inps, con messaggio n. 2350 dell’8 giugno 2022, ha offerto chiarimenti in ordine alla corretta individuazione dell’obbligo contributivo in capo alle società cooperative di cui alla L. 142/2001, in caso di deliberazione, da parte delle stesse, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, L. 142/2001, di un “piano di crisi aziendale”. L’Istituto, richiamando l’interpello n. 48/2009 del Ministero del lavoro – che aveva evidenziato come l’eccezionalità degli accadimenti che ne costituiscono il presupposto, ed esclusivamente per il periodo di durata del piano di crisi aziendale deliberato ai sensi dell’articolo 6, L. 142/2001, consente il superamento della generale disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, D.L. 338/1989 – chiarisce che, limitatamente al periodo di durata del piano di crisi aziendale, l’obbligazione contributiva “andrà quantificata sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto tuttavia del minimale contributivo giornaliero di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo D.L. n. 338/1989”.

 

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