La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 16 maggio 2023, n. 13383, ha stabilito come una comunicazione priva dei requisiti minimi per svolgere la sua funzione, in quanto resa verbalmente e in modo assolutamente incompleto, non è idonea a giustificare un’assenza protrattasi per lungo tempo senza alcuna notizia ufficiale. La comunicazione del lavoratore circa l’assenza dal servizio – comunicazione che deve essere tempestiva, efficace ed esaustiva, nel senso di indicare i motivi dell’assenza e la sua durata presumibile – per essere funzionale, in modo da consentire al datore di approntare la sostituzione e comunque di riorganizzare il servizio in mancanza del lavoratore assente (nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo il licenziamento deciso da un’Azienda sanitaria locale nei confronti di un dipendente risultato assente non giustificato per un lungo periodo, reputando irrilevante il fatto di avere appreso informalmente dalla moglie del lavoratore la circostanza che quest’ultimo era stato tratto in arresto, non potendo la stessa assumere rilievo, poiché l’informazione era incompleta ed inidonea a consentire al datore le valutazioni di competenza).
Modalità informative connesse alle assenze dal lavoro nella P.A.
di Redazione
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