Mancata conferma al termine del periodo di apprendistato e maternità

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 3 febbraio 2023, n. 3361, ha stabilito come presupposto logico, prima che giuridico, della disciplina in tema di discriminazione è rappresentato dal fatto che la discriminazione viene realizzata attraverso atti che non sono intrinsecamente e dichiaratamente discriminatori; tali condotte «neutre» devono essere collocate nel più ampio contesto delle concrete circostanze e onde verificare se il complesso degli elementi acquisiti risulta idoneo a sorreggere il ragionamento presuntivo sotto il profilo della precisione e concordanza (ma non anche della gravità) circa l’esistenza di un possibile fattore di discriminazione nella scelta datoriale di non consentire la conversione del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto elemento neutro ai fini della discriminazione il recesso intimato al termine del periodo di apprendistato, senza valutare che la ricorrente era portatrice di un fattore di rischio – avendo condotto a termine due gravidanze durante l’apprendistato – e che tale elemento considerato congiuntamente al dato statistico – il cui esame evidenziava che tutti gli altri apprendisti erano stati assunti – imponeva al datore di lavoro di provare l’assenza di discriminazione).

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