Mancata comunicazione RSPP nei termini: perdita sgravi contributivi

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 11 settembre 2017, n. 21053, ha stabilito che al mancato rispetto dei termini di legge per comunicare alle competenti autorità (Ispettorato del lavoro e Asl) il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) consegue la perdita degli sgravi contributivi. La designazione di un soggetto garante dell’osservanza degli obblighi di prevenzione e protezione rientra tra gli adempimenti che la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro pone come inderogabili, in quanto posti a protezione di diritti costituzionalmente garantiti, dal momento in cui è a presidio della corretta e completa applicazione delle misure adottate in ragione dei requisiti di idoneità che il responsabile stesso deve possedere e delle conseguenze di carattere sanzionatorio che discenderebbero dalla mancata applicazione del piano di sicurezza.

 

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