Malattia professionale e danno differenziale: applicazione del principio del “più probabile che non”

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 2 dicembre 2022, n. 35575, ha stabilito che, in materia di lavoro, non si può escludere la malattia professionale e, quindi, il riconoscimento del diritto al danno differenziale solo perché il lavoratore è affetto da altre patologie. In presenza di più ragioni possibili e alternative il giudice deve stabilire quale tra esse sia idonea a determinare in via autonoma il danno-evento, applicando il principio del “più probabile che non”: qualora tale accertamento non sia possibile, il giudice dovrà verificare l’esistenza di concause, in virtù del principio per il quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione o omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l’evento, essendo quest’ultimo riconducibile a tutte, tranne che si verifichi l’esclusiva efficienza causale di una di esse.

 

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