Malattia impeditiva della prestazione lavorativa non implica lo svolgimento di qualsiasi altra attività

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 13 aprile 2021, n. 9647, ha ritenuto che la patologia impeditiva considerata dall’articolo 2110, cod. civ., che, in deroga ai principi generali, riversa entro certi limiti sul datore di lavoro il rischio della temporanea impossibilità lavorativa, va intesa non come stato che comporti l’impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi attività, ma come stato impeditivo delle normali prestazioni lavorative del dipendente; di guisa che, nel caso di un lavoratore assente per malattia il quale sia stato sorpreso nello svolgimento di altre attività, spetta al dipendente, indubbiamente secondo il principio sulla distribuzione dell’onere della prova, dimostrare la compatibilità di dette attività con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa, la mancanza di elementi idonei a far presumere l’inesistenza della malattia e, quindi, una sua fraudolenta simulazione, e la loro inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psico-fisiche, restando peraltro la relativa valutazione riservata al giudice del merito all’esito di un accertamento da svolgersi non in astratto, ma in concreto, con giudizio ex ante.

Nella specie, la Corte ha ritenuto legittime le attività fisiche ricreative svolte durante il periodo di malattia dal lavoratore in lieve stato ansioso-depressivo.

 

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