La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 17 maggio 2016, n.10051, ha stabilito che è legittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente che ha ripetutamente inosservato l’orario di servizio, in quanto il contratto collettivo applicato prevede per la categoria di quadri un monte ore di lavoro settimanale, pari a 38 ore. Resta fermo che, anche se quadro, il dipendente è sottoposto a un minimo d’obbligo di osservanza. A nulla rileva che nei cedolini paga non sia stato indicato formalmente il numero di ore contrattualmente previsto: non integra un implicito accordo tra lavoratore e datore di lavoro, che esonera il primo dall’osservanza dell’orario contrattualmente stabilito.
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