Licenziamento via raccomandata: prova della ricezione anche per presunzioni

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 16 luglio 2018, n. 18823, ha stabilito che, nell’ipotesi di comunicazione del recesso dal rapporto di lavoro mediante impiego del servizio postale, la prova dell’avviso di destinazione del relativo documento deve essere particolarmente rigorosa e, se non viene data mediante l’avviso di ricevimento della raccomandata o con l’attestazione del periodo di giacenza di questo presso l’ufficio postale, deve essere fornito con mezzi idonei, anche mediante presunzioni, purché caratterizzate dai requisiti legali della gravità, della precisazione e della concordanza. Non è quindi esatto affermare che il solo modo per provare la consegna della lettera sia quello previsto dall’articolo 149 c.p.c., che riguarda, peraltro, specificamente la materia delle notifiche a mezzo servizio postale.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il master affronta i temi del welfare e dei premi di produttività e prevede un laboratorio operativo per la realizzazione di un modello di piano di welfare e di produttività. A partire dal 19 marzo 2026

Mondo professione

Torna in alto