Licenziamento per scarso rendimento connesso a reiterati eventi morbosi

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 27 aprile 2023, n. 11174, ha stabilito che il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all’articolo 2110, comma secondo, c.c., dovendo ritenersi che il mancato superamento del periodo di comporto escluda in sé la legittimità del recesso intimato proprio a cagione delle frequenti e ripetute assenze dovute a malattia ed in tale prospettiva non rileva in che modo l’alternarsi della malattia ai periodi di presenza sul lavoro abbia potuto incidere sull’efficienza dell’organizzazione datoriale e sui risultati da conseguire.

 

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il master affronta i temi del welfare e dei premi di produttività e prevede un laboratorio operativo per la realizzazione di un modello di piano di welfare e di produttività. A partire dal 19 marzo 2026

Mondo professione

Torna in alto