La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 14 luglio 20239, n. 20239, ha stabilito che la nullità della clausola che contiene il patto di prova determina la automatica conversione dell’assunzione in definitiva sin dall’inizio ed il venir meno del regime di libera recedibilità sancito dall’art. 1 della Legge 604/1966, con la conseguenza che il recesso “ad nutum“, intimato in assenza di valido patto di prova, equivale ad un ordinario licenziamento – soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato motivo –, il quale, nel regime introdotto dal d.lgs. n. 23 del 2015, è assoggettato alla regola generale della tutela indennitaria di cui all’art. 3, comma 1, del predetto d.lgs., non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi, di cui al successivo comma 2 del menzionato art. 3, nelle quali è prevista la reintegrazione.
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