Il licenziamento orale nella tutela obbligatoria

La Corte di Cassazione, con la sentenza 3 maggio 2017, n. 10697, ha chiarito che, fuori dall’operatività della tutela reale, il licenziamento affetto da un vizio formale non produce effetti sulla continuità del rapporto di lavoro senza che possa distinguersi tra i diversi vizi formali inficianti l’atto. Posto che si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive, l’inidoneità del licenziamento a incidere sulla continuità del rapporto non comporta il suo diritto alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento inefficace, ma solo il risarcimento del danno da determinarsi secondo le regole in materia d’inadempimento delle obbligazioni.

 

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