Licenziamento lavoratrice madre: onere della prova al datore

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 10 giugno 2016, n.11975, ha stabilito che, mentre alla lavoratrice madre spetta solo dedurre l’illegittimità del recesso per divieto di licenziamento fino al compimento del primo anno di vita del bambino, al datore di lavoro tocca provare che lo stesso è stato intimato in ragione dell’esternalizzazione del servizio o della cessione del ramo d’azienda.

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