Licenziamento disciplinare: il difetto di contestazione determina l’inesistenza del procedimento e l’applicazione della reintegra

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 11 novembre 2024, n. 28927, in tema di licenziamento disciplinare, ha stabilito che il radicale difetto di contestazione dell’infrazione determina l’inesistenza dell’intero procedimento, e non solo l’inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui all’articolo 18, comma 4, L. 300/1970, come modificato dalla L. 92/2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo, per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito.

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