Licenziamento collettivo per lavoratrici gestanti: la CGE chiarisce quando è possibile

La Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 22 febbraio 2018, nella causa C‑103/16, ha stabilito che:

− il datore di lavoro può licenziare una lavoratrice gestante nell’ambito di un licenziamento collettivo, ma deve comunicare per iscritto alla lavoratrice i criteri oggettivi adottati per designare i lavoratori da licenziare;

− è vietato, in linea di principio, il licenziamento di una lavoratrice gestante, puerpera o in periodo di allattamento, a titolo preventivo, e, se il licenziamento è illegittimo, deve essere ritenuto nullo, a titolo di risarcimento;

− in un licenziamento collettivo, può applicarsi una normativa che non preveda né una priorità al mantenimento del posto di lavoro né una priorità di riqualificazione applicabili prima di tale licenziamento, per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, ma gli Stati membri hanno la facoltà di garantire una protezione più elevata alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

 

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