Licenziamento collettivo: comunicazione contestuale a lavoratore, OO.SS. e uffici del lavoro

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 19 giugno 2018, n. 16144, ha stabilito che, in tema di licenziamenti collettivi, le comunicazioni del recesso al lavoratore e alle organizzazioni sindacali e ai competenti uffici del lavoro devono essere necessariamente contemporanee tra loro, a pena d’inefficacia del licenziamento medesimo, salvi giustificati motivi di natura oggettiva la cui prova ricade in capo al datore di lavoro. Secondo la disciplina antecedente la Riforma Fornero, la contestualità fra comunicazione del recesso al lavoratore e comunicazione alle organizzazioni sindacali e ai competenti uffici del lavoro dell’elenco dei dipendenti licenziati e dei criteri di scelta, ex articolo 4, comma 9, L. 223/1991, si giustifica al fine di consentire alle organizzazioni sindacali (e, tramite queste, anche ai singoli lavoratori) il controllo sulla correttezza nell’applicazione dei menzionati criteri da parte del datore di lavoro, anche al fine di sollecitare, prima dell’impugnazione del recesso in sede giudiziaria, la revoca del licenziamento eseguito in loro violazione. Diversamente operando, una nozione “elastica” di contestualità sarebbe riferita anche alla data in cui il licenziamento avrebbe effetto, costringendo il lavoratore, per non incorrere in una decadenza dal termine di cui all’articolo 6, L. 604/1966, a impugnare il licenziamento senza la previa conoscenza dei criteri di scelta.

 

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