Licenziamento collettivo annullato in assenza dei nominativi dei lavoratori licenziati

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 31 maggio 2021, n. 15119, ha stabilito che l’articolo 4, comma 9, L. 223/1991, impone che la comunicazione ivi prevista, in quanto finalizzata a consentire ai lavoratori, ai sindacati e agli organi amministrativi interessati di controllare la correttezza della comparazione, contenga, oltre che l’elenco del lavoratori licenziati, “l’indicazione puntuale delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta” e, quindi, l’indicazione completa dell’elenco (nominativo) dei lavoratori e dei punteggi a ciascuno di essi attribuito.

Nel caso di specie la Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello, che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva annullato il licenziamento intimato al lavoratore e ordinato la sua integrazione nel posto di lavoro in quanto nella comunicazione di cui all’articolo 4, comma 9, L. 223/1991, i nominativi dei lavoratori licenziati risultavano oscurati.

 

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