La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza 15 marzo 2016, n.5056, ha stabilito che è legittimo il licenziamento disciplinare a seguito del rifiuto del lavoratore alla direttiva datoriale di eseguire le proprie prestazioni dai locali dell’azienda, e non più dal suo domicilio. La determinazione del luogo della prestazione lavorativa rientra nella potestà organizzativa datoriale, il cui unico limite si riscontra in materia di trasferimento del lavoratore. Ciò detto, tali previsioni non rilevano nel caso concreto, poiché non si può ritenere il domicilio del dipendente come un’autonoma unità produttiva.
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