Legittima la riorganizzazione aziendale ai fini di maggior redditività

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 15 febbraio 2017, n. 4015, ha ritenuto che il tenore letterale dell’articolo 3, L. 604/1966, non consente di restringere l’ambito di legittimità del recesso alle sole ipotesi in cui risulti accertata una crisi d’impresa e si è aggiunto che né la Carta Costituzionale né il diritto dell’Unione impongono una limitazione ex ante delle ragioni sottese alle scelte organizzative riservate all’imprenditore, scelte che non possono essere sindacate dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, dovendosi osservare che, se la decisione imprenditoriale di ridurre la dimensione occupazionale dell’azienda ben può essere motivata anche da finalità che prescindano da situazioni sfavorevoli e che perseguano l’obiettivo dell’aumento di redditività dell’impresa, tuttavia è pur sempre necessario che la riorganizzazione aziendale sia effettiva, che la stessa si ricolleghi causalmente alla ragione dichiarata dall’imprenditore e che il licenziamento si ponga in termini di riferibilità e di coerenza rispetto all’operata ristrutturazione.

 

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