Legittima la richiesta di trasferimento ex L. 104/1992 nel corso del rapporto

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 12 ottobre 2017, n. 23857, ha riconosciuto il diritto del lavoratore di presentare, anche nel corso del rapporto di lavoro, l’istanza di trasferimento ex articolo 33, comma 5, L. 104/1992, al fine di prestare assistenza a un familiare malato o disabile. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro neghi il trasferimento per esigenze organizzative, è suo onere provare tali circostanze ostative.

 

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