Lecito l’accertamento di contributi agricoli basato sulla stima del fabbisogno di manodopera

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 17 maggio 2019, ha statuito che l’accertamento dei contributi previdenziali agricoli basato non più su criteri presuntivi, ma sulla stima tecnica del fabbisogno di manodopera dell’azienda, previsto dall’articolo 8, comma 3, D.Lgs. 375/1993, non pregiudica la tutela previdenziale dei lavoratori e non viola i principi di uguaglianza e di ragionevolezza. La sentenza afferma la piena compatibilità tra l’imposizione dei contributi per il maggior numero di giornate determinate mediante valutazioni tecniche (quali l’ordinamento colturale dei terreni, il bestiame allevato, i sistemi di lavorazione praticati da ciascuna azienda, anche sulla scorta di consuetudini locali) e la tutela previdenziale.

Infine, la Corte ha escluso che il sistema di accertamento denunciato violi l’articolo 3, Costituzione: infatti, la determinazione del fabbisogno di manodopera in relazione agli elementi distintivi di ciascuna azienda agricola non comporta disparità di trattamento.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il master affronta i temi del welfare e dei premi di produttività e prevede un laboratorio operativo per la realizzazione di un modello di piano di welfare e di produttività. A partire dal 19 marzo 2026

Mondo professione

Torna in alto