Le pretese creditorie relative a un unico rapporto non sono frazionabili

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 1° marzo 2016, n.4016, ha deciso che viola il principio del giusto processo, ex art.111 Cost, art.6 Cedu e art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché gli obblighi di correttezza e buona fede, il ricorrente che fraziona le pretese creditorie riconducibili a un unico rapporto obbligatorio. La parte debitrice non può essere infatti sottoposta ad oneri e costi difensivi abnormi attraverso un’indebita ed evitabile parcellizzazione dei crediti. Vi è altresì una ragione di interesse pubblico alla razionalizzazione del sistema giudiziario: il formarsi di un contenzioso frammentato e disperso porterebbe il pericolo di contrasto tra giudicati.

La Cassazione ha riconosciuto che i diritti creditori azionati con il secondo ricorso ben potevano rientrare tra le pretese del primo ricorso presentato dal medesimo ricorrente contro il datore di lavoro.

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il master affronta i temi del welfare e dei premi di produttività e prevede un laboratorio operativo per la realizzazione di un modello di piano di welfare e di produttività. A partire dal 19 marzo 2026

Mondo professione

Torna in alto