Lavoro sportivo: chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate

Il CONI, con nota informativa n. 1 del 15 settembre 2025, ha riportato i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate a seguito della consulenza giuridica n. 956-13/2024 del 21 agosto 2025, finalizzata a dirimere dubbi interpretativi sull’applicazione delle norme introdotte dal D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo dilettantistico.

L’Agenzia ha affrontato 5 ambiti principali:

  1. ritenute fiscali: in relazione all’applicazione della ritenuta d’acconto, è stato chiarito che i compensi percepiti fino a 15.000 euro annui non concorrono alla base imponibile e non sono, quindi, soggetti a ritenuta, indipendentemente dal fatto che il rapporto sia di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo. Tale soglia è riferita all’ammontare complessivo dei compensi sportivi percepiti e dev’essere autocertificata dal lavoratore sportivo;
  2. determinazione del reddito di lavoro autonomo sportivo: viene precisato che l’imponibile si calcola solo sulla parte eccedente i 15.000 euro, da cui è possibile detrarre i costi sostenuti in relazione all’attività. Ad esempio, su compensi complessivi pari a 40.000 euro, l’imponibile risulta di 20.000 euro dopo aver sottratto la franchigia e le spese deducibili;
  3. relativamente al regime forfettario previsto dall’art. 1, comma 57, Legge n. 190/2014, l’Agenzia ha stabilito che la base per l’applicazione del coefficiente di redditività è rappresentata solo dai compensi oltre la soglia di esenzione, fermo restando che i 15.000 euro concorrono comunque al calcolo del limite massimo dei ricavi per la permanenza nel regime. Per la verifica delle cause ostative, rilevano unicamente i redditi da lavoro sportivo autonomo generati dopo il 1° luglio 2023, escludendo, quindi, quelli qualificati in precedenza come redditi diversi;
  4. in relazione ai premi, è stato precisato che quelli erogati ad atleti e tecnici dilettanti in base a contratti di lavoro sportivo costituiscono parte variabile della retribuzione e sono soggetti a tassazione ordinaria, senza possibilità di ritenuta a titolo d’imposta.
    I premi corrisposti direttamente alle società sportive non sono assimilabili a compensi di lavoro e non rientrano tra quelli soggetti a tassazione ridotta.
    Diversa è la disciplina per i premi versati dalle Federazioni ad atleti e tecnici del settore professionistico convocati nelle rappresentative nazionali: poiché l’attività delle nazionali rientra nell’ambito dilettantistico, i premi sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta;
  5. in materia di IRAP, è stato chiarito che l’agevolazione prevista dall’art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021, si applica esclusivamente ai compensi individuali non superiori a 85.000 euro. Qualora un singolo compenso superi tale limite, l’intero importo – e non solo la parte eccedente – concorre alla determinazione della base imponibile IRAP.

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il seminario affronta le specificità della gestione dei rapporti di lavoro domestico, con particolare attenzione alle novità 2026. 28 aprile 2026

Il master analizza il contratto di lavoro subordinato, nei suoi principi generali e nelle sue diverse declinazioni. 17 aprile 2026

Torna in alto