Ispezioni: recupero benefici normativi e contributivi

L’INL, con circolare n. 3 del 18 luglio 2017, ha offerto chiarimenti in merito all’applicazione della disposizione prevista dall’articolo 1, comma 1175, L. 296/2006, relativa al corretto esercizio dell’azione di vigilanza per il recupero dei benefici normativi e contributivi, precisando che, mentre l’eventuale assenza del Durc (che può peraltro derivare da un’accertata violazione di legge e/o di contratto) incide sull’intera compagine aziendale, e quindi sulla fruizione, per tutto il periodo di scopertura, dei benefici, le violazioni di legge e/o di contratto (che non abbiano riflessi sulla posizione contributiva) assumono rilevanza limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione.

 

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