Inps: conferma della riduzione edile per l’anno 2023

L’Inps, con circolare 17 gennaio 2024, n. 13, ha reso note, nel confermare la misura per l’anno 2023, le modalità di applicazione della riduzione contributiva nel settore edile.

La misura è quella introdotta dall’articolo 29 del D.L. 244/1995 e per l’anno 2023 il riconoscimento trae fondamento da quanto espressamente previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Dicastero dell’Economia, che ha appunto previsto la riproposizione della riduzione nella misura dell’11,50%.

Prosegue la circolare andando a definire anzitutto la platea dei potenziali beneficiari, indicando i codici Ateco, sia per il settore industria, che per quello artigiano.

Viene, poi, ribadita la spettanza nei confronti dei soli lavoratori a tempo pieno a 40 ore settimanali, confermando la non applicazione nei confronti di coloro che hanno un rapporto a tempo parziale.

Ancora, la circolare n. 13/2024 precisa le modalità di calcolo, che è data da tutte le forme di contribuzione diverse da quella pensionistica, ed in ogni caso deve essere determinata al netto di ulteriori misure compensative eventualmente spettanti.

Viene, poi, precisato che ai fini del riconoscimento sono necessari tra l’altro la sussistenza della regolarità contributiva, ed il rispetto della retribuzione imponibile (che deve essere determinata secondo i criteri della Legge n. 389/1989).

La richiesta per l’anno 2023 deve essere avanzata tramite modello “Rid – Edil” entro la data del 15 maggio 2024, coerentemente con l’arco temporale di competenza (gennaio 2024 – aprile 2024) entro il quale sarà possibile fruire concretamente del beneficio, una volta riconosciuto il Codice Autorizzazione 7N.

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