Inps: chiarimenti in merito all’esonero di cui al D.L. n. 48/2023

L’Inps, con messaggio 24 maggio 2023, n. 1932, fornisce i chiarimenti inerenti all’innalzamento del taglio del cuneo fiscale a partire dal 1° luglio 2023 previsto dal D.L. 48/2023.

Si tratta, in particolare, delle istruzioni operative fornite dall’Istituto e finalizzate al recepimento di quanto previsto dall’art. 39, comma 1, D.L. 48/2023, con incremento dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali IVS nella misura del 4% per il periodo compreso tra il 1° luglio 2023 ed il 31 dicembre 2023.

Sulla scia della fonte normativa, quindi, il messaggio prevede l’innalzamento:

  • dall’attuale 2% al 6 % in ipotesi di reddito mensile superiore a 1.923,00 € e comunque non eccedente i 2.692,00 €;
  • dall’attuale 3% al 7 % in ipotesi di reddito non eccedente i 1.923,00 €.

Il messaggio, poi, ribadisce come tale misura non trovi applicazione per quanto concerne gli emolumenti connessi alla tredicesima mensilità, siano essi liquidati in unica soluzione alla naturale scadenza prevista dai contratti, siano essi erogati in forma di ratei mensili.

In entrambi i casi, si continueranno ad applicare alle citate somme le aliquote pari al 2%, ovvero al 3% in base alla collocazione sopra specificata.

Il messaggio si chiude con l’indicazione dei codici da utilizzare per effettuare il conguaglio in sede di UniEMens:

  • L094 per l’esonero in misura pari al 6%;
  • L098 per l’esonero in misura pari al 7%.

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