Infortunio mortale e risarcimento danno ai congiunti del lavoratore: onere probatorio

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 30 marzo 2022, n. 10165, ha ritenuto che la domanda di risarcimento del danno proposta dai prossimi congiunti del lavoratore vittima di un infortunio mortale ha natura aquiliana e non contrattuale, con la conseguenza che l’onere di provare la condotta illecita, la natura colposa di essa, il nesso causale e il danno grava sugli attori.

Nella specie, la Suprema Corte ha respinto il ricorso proposto dai prossimi congiunti di un operaio edile deceduto in conseguenza di un infortunio sul luogo di lavoro, essendo l’infortunio avvenuto in un’area nella quale era interdetto l’accesso ai lavoratori, e alla quale la vittima era acceduta in violazione delle prescrizioni impartite dal datore di lavoro: gli Ermellini hanno, in particolare, ritenuto immune da censure l’affermazione dei giudici di merito secondo cui la condotta della vittima, poiché esorbitante dalle mansioni alla stessa affidate, solleva il datore di lavoro da qualsiasi responsabilità.

 

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