La Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, con sentenza 30 maggio 2016, n.22701, ha stabilito che, in tema di sicurezza sul lavoro per la morte causata da un mezzo di lavoro, può dirsi che il costruttore deve ritenersi responsabile per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla costruzione di una macchina che risulti priva dei necessari dispositivi o requisiti di sicurezza, a meno che l’utilizzatore abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura ed entità tali da poter essere considerate alla stregua di una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento. Quindi, se l’evento è causato da un mezzo non manutenuto e modificato è da escludersi la responsabilità del costruttore.
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