Indennizzo Inail per malattia fisica o psichica: sufficiente il nesso di causalità

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 5 marzo 2018, n. 5066, ha ritenuto indennizzabili dall’Inail tutte le malattie di natura fisica o psichica, anche se non comprese tra quelle tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tal caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni.

 

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