Indennità COVID-19 ex Decreto Sostegni: limiti di reddito e incompatibilità col Rem

L’Inps, con messaggio n. 1764 del 30 aprile 2021, ha emanato precisazioni sulla circolare Inps n. 65/2021, relativa all’indennità una tantum COVID-19 prevista dal D.L. 41/2021.

In relazione all’indennità onnicomprensiva ai lavoratori dello spettacolo che non abbiano già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis, Decreto Ristori, viene chiarito che i limiti di reddito di 75.000 euro e di 35.000 euro, che non devono essere superati dai richiedenti che compongono le 2 platee di potenziali beneficiari con rispettivamente 30 contributi giornalieri ovvero 7 contributi giornalieri nel periodo di osservazione indicato nel medesimo paragrafo 5, fermi restando tutti gli altri requisiti, si riferiscono al solo reddito prodotto nell’anno 2019.

Viene inoltre precisato che l’incompatibilità di tutte le indennità disciplinate dall’articolo 10, Decreto Sostegni, con il Reddito di emergenza (Rem), è da intendersi con il solo Rem 2021, di cui all’articolo 12, D.L 41/2021.

Pertanto, l’Istituto ribadisce che le indennità di cui all’articolo 10, commi 1, 2, 3, 5 e 6, D.L. Sostegni, sono incompatibili con il Rem 2021, erogato ai sensi del citato articolo 12. Corrispondentemente, il Rem 2021 è incompatibile con le sole indennità COVID-19 di cui all’articolo 10, Decreto Sostegni, percepite nel 2021.

 

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