La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 27 marzo 2023, n. 8621, ha stabilito come in tema di indennità per cessazione del rapporto di agenzia, l’art. 1751 c.c., applicabile “ratione temporis“, ne individua i presupposti nel fatto che l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con quelli già esistenti e prevede, senza tipizzarla, che essa sia equa; la determinazione di tale requisito funzionale va effettuata valutando le sole “circostanze del caso”, intendendosi per tali tutti gli elementi, ulteriori e diversi rispetto a quelli costitutivi, che siano idonei a pervenire ad una adeguata personalizzazione del “quantum” spettante all’agente; non è sufficiente la sola provvista di nuovi clienti ovvero che il recesso non sia imputabile all’agente, ma occorre, inoltre, che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall’agente ovvero dall’incremento di affari con i preesistenti.
Indennità di cessazione e sviluppo della clientela nel contratto di agenzia
di Redazione
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