La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 29 ottobre 2015, n.22149, ha deciso che la delibera assembleare del Fondo pensioni che stabilisce la sospensione della perequazione automatica delle previdenze integrative deve essere impugnata dal partecipante con azione di annullamento ex art.23 cod.civ. entro il termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art.1442 cod.civ., dovendosi ricordare che il Fondo è una persona giuridica di diritto privato, a nulla rilevando l’approvazione della Covip, che non rende l’atto a formazione progressiva a doppia componente privatistica e pubblicistica, il cui ultimo momento sarebbe l’approvazione dell’organo di vigilanza, dovendosi invece ritenere detta delibera un atto perfetto fin dall’approvazione da parte dell’assemblea, perché risulta completo di tutti gli elementi necessari alla sua esistenza giuridica.
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