Illegittima cessione ramo d’azienda: le prestazioni offerte e ingiustificatamente non ricevute generano obbligazione retributiva

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 27 maggio 2024, n. 14712, ha stabilito che, nel caso di illegittima cessione di ramo d’azienda, le prestazioni lavorative offerte al datore di lavoro cedente, e da questi non ricevute senza giustificato motivo, producendo gli effetti della mora credendi, sono equiparate a quelle eseguite e generano la sua obbligazione retributiva corrispettiva, senza che da questa possa detrarsi quanto percepito dal lavoratore ceduto nell’ambito del diverso e autonomo rapporto instaurato con il cessionario in via di mero fatto, ex articolo 2126, cod. civ., sia perché l’aliunde perceptum attiene al risarcimento del danno, sia perché si è in presenza di due rapporti lavorativi, per i quali il principio di corrispettività giustifica il diritto a due retribuzioni.

 

 

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