Gmo: la reintegra costituisce un’eccezione alla regola

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 10 gennaio 2018, n. 331, ha stabilito che, nelle circostanze in cui manchi il giustificato motivo oggettivo, la reintegra in servizio del lavoratore costituisce l’eccezione alla regola dopo la modifica apportata dalla riforma Fornero all’articolo 18 St. Lav.: il ripristino del rapporto di lavoro, infatti, rappresenta esclusivamente un’ipotesi residuale, che si configura non soltanto se il fatto posto alla base del recesso datoriale non sussiste, ma anche a condizione che l’insussistenza sia “manifesta”.

 

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