GMO: il rapporto si estingue dal termine del preavviso

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 10 giugno 2025, n. 15513, ha ritenuto che, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il rapporto si estingue non dalla comunicazione dell’avvio della procedura, ma dal termine del preavviso, anche se lavorato o fruito sotto forma di ferie.

L’avvio della procedura conciliativa obbligatoria non segna un effetto «estintivo immediato e retroattivo» del rapporto di lavoro. Siamo, infatti, davanti a una “fattispecie complessa”, che richiede un secondo atto, effettivo e recettizio, per produrre l’effetto estintivo. Per cui, se nel frattempo il lavoratore continua a prestare attività (anche se formalmente in ferie), quel periodo va considerato “preavviso lavorato” e il rapporto è da ritenersi ancora in essere.

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