Gmo: il datore deve dimostrare l’impossibilità di repêchage

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 27 gennaio 2020, n. 1802, ha stabilito che, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell’esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l’impossibilità del repêchage, ossia dell’inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore. Sul datore di lavoro incombe l’onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l’esercizio del potere di recesso, ossia l’effettiva sussistenza di una ragione inerente all’attività produttiva, all’organizzazione o al funzionamento dell’azienda nonché l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte: ne consegue che è illegittimo il licenziamento se il datore non dimostra che è impossibile ricollocare utilmente il lavoratore nella stessa sede o in altra per lo svolgimento di mansioni diverse e proprie dell’inquadramento o comunque anche inferiori – stante la acquisita disponibilità a svolgerle – ma sempre rientranti nella professionalità.

 

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