La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 26 maggio 2016, n.10950, ha stabilito che il giudice di secondo grado investito del gravame con cui si chieda l’invalidazione d’un licenziamento disciplinare deve verificare che l’infrazione contestata, ove in punto di fatto accertata o pacifica, sia astrattamente sussumibile sotto la specie della giusta causa o del giustificato motivo di recesso e, in caso di esito positivo di tale delibazione, deve poi, anche d’ufficio, apprezzare in concreto (e non semplicemente in astratto) la gravità dell’addebito, essendo pur sempre necessario che esso rivesta il carattere di grave negazione dell’elemento essenziale della fiducia e che la condotta del dipendente sia idonea a ledere irrimediabilmente la fiducia circa la futura correttezza dell’adempimento della prestazione dedotta in contratto, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto all’adempimento dei suoi obblighi.
Giusta causa: proporzionalità tra illecito disciplinare e sanzione espulsiva
Potrebbe interessarti anche...
Area lavoro
Articoli del giorno
Corsi in evidenza
Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026
Il seminario affronta le specificità della gestione dei rapporti di lavoro domestico, con particolare attenzione alle novità 2026. 28 aprile 2026
Il master analizza il contratto di lavoro subordinato, nei suoi principi generali e nelle sue diverse declinazioni. 17 aprile 2026
