La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 29 agosto 2024, n. 23318, ha statuito che, in tema li licenziamento per giusta causa, la mancanza di effettive conseguenze pregiudizievoli, in danno del datore o di terzi, ovvero l’assenza di concreti vantaggi, a favore del lavoratore o di terzi, così come l’eventuale comportamento successivo volto a elidere gli effetti dannosi dell’atto contestato, non valgono, di per sé, ad escludere l’inadempimento e, quindi, la rilevanza disciplinare del fatto, potendo piuttosto concorrere, unitamente a ogni altro fattore oggettivo e soggettivo palesato dal caso concreto, nella complessa valutazione giudiziale circa l’idoneità della condotta a giustificare la massima sanzione disciplinare (fattispecie relativa al licenziamento di un direttore di filiale per aver rilasciato una carta di credito non richiesta a una cliente anziana).
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