In Gazzetta le correzioni al decreto sul Durc

È stato pubblicato sulla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2016 il decreto 23 febbraio 2016 dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell’economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di modifica al decreto 30 gennaio 2015 in tema di semplificazione in materia di Durc.

Le modifiche prevedono:

  • all’articolo 2, comma 1, primo periodo, dopo le parole “per l’attività edilizia,”, sono aggiunte le seguenti: “nonché, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative,”;
  • all’articolo 5:
  • il nuovo comma 2 è sostituito dal seguente: “ In caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio di cui agli articoli 104 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio.”;
  • il comma 3 è sostituito dal seguente: “ In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, l’impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura di cui all’art. 30 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e all’art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.”.

 

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