La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 6 maggio 2016, n.9217, ha deciso che è legittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente che usufruisce dei permessi previsti dalla L. n.104/92, ma presta una parziale assistenza al parente disabile perché impegnato a svolgere altre attività. Tale condotta integra un’ipotesi di abuso del diritto, giacché tale condotta si palesa, nei confronti del datore di lavoro, come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente e integra nei confronti dell’Ente di previdenza erogatore del trattamento economico un’indebita percezione dell’indennità e uno sviamento dell’intervento assistenziale.
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