Fondo di solidarietà personale credito: assegno emergenziale

L’Inps, con messaggio n. 2655 del 23 giugno 2017, ha offerto precisazioni in merito all’assegno emergenziale previsto dal Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito (articolo 12, comma 1, lettera a), D.I. 83486/2014), chiarendo che le domande di accesso alla prestazione potranno essere presentate, da parte dell’azienda, solo successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro dei soggetti per i quali si richiede il trattamento integrativo. L’istruttoria delle domande sarà avviata soltanto a seguito della presentazione della domanda di disoccupazione da parte di ciascun lavoratore interessato.

Inoltre viene chiarito che il contributo dovuto da parte del datore di lavoro, pari alla metà della prestazione, comprensiva della contribuzione correlata, dovrà essere versato entro 30 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro della delibera del Comitato amministratore di concessione dell’assegno emergenziale, contenente la quantificazione del contributo medesimo.

 

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